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Il limite d'impegno nell'esercizio 1921-922 per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie fissato in L. 4.000.000 nell'art. 3 del disegno di legge per lo stato di previsione della spesa dell'esercizio suddetto, e' elevato a L. 10.000.000.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art19 · fonte del testo