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[1]Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri di agricoltura e del lavoro, possono essere costituiti nell'Italia centrale, meridionale ed insulare Enti autonomi di bonifica per la esecuzione dell'opera di bonifica di prima categoria quando i comprensori da sistemare idraulicamente siano suscettibili di redditizia utilizzazione agricola.

[2]Dell' ente fanno parte lo Stato, le Provincie, i Comuni interessati.

[3]All'Ente di bonifica possono essere affidati anche i lavori di trasformazione agraria, nel quale caso fanno parte dell'Ente anche i proprietari interessati, rappresentati da due delegati da essi prescelti, ed in mancanza da due proprietari cui siano rispettivamente intestati in catasto la maggiore e la minore superficie dei terreni da bonificare.

[4]I contributi dello Stato e degli Enti locali nelle opere di bonifica idraulica sono determinati nella misura stabilita dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1109, modificato dal decreto 13 aprile 1919, n. 568, anche quando sia insufficiente la rispettiva spesa autorizzata.

[5]Per la bonifica agraria sono applicabili le disposizioni stabilite per l'Agro romano dagli articoli 20, 21, 22, 25, 28, 29 e 30 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 2, 3, 4, 8, 13 della legge 17 luglio 1910, n. 482, e 2 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297.

[6]Con decreto Reale, inteso il Consiglio di Stato, saranno determinate le disposizioni necessarie per la costituzione e il funzionamento degli Enti autonomi di bonifica, per l'estensione del compito degli Enti stessi all'attuazione della viabilita' ordinaria e rurale, per le modalita' di pagamento dei contributi governativi e per il finanziamento delle opere anche in deroga per tale parte alle corrispondenti disposizioni delle leggi vigenti.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art3 · fonte del testo