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Le disposizioni concernenti l'esenzione dai dazi d'importazione per i materiali da costruzione, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, e la facolta' di espropriazione ed occupazione temporanea, disciplinata dal successivo art. 13, si applicano alla costruzione di case di civile abitazione iniziate non prima del 5 luglio 1918 e completate entro il 31 dicembre 1925.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art30 · fonte del testo