Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni concernenti l'esenzione dai dazi d'importazione per i materiali da costruzione, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, e la facolta' di espropriazione ed occupazione temporanea, disciplinata dal successivo art. 13, si applicano alla costruzione di case di civile abitazione iniziate non prima del 5 luglio 1918 e completate entro il 31 dicembre 1925.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
