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Gli interessi a favore degli Istituti finanziari sulle somministrazioni di mutui fatto prima che questi siano posti in ammortamento verranno capitalizzati. Il Ministero d'industria e commercio provvedera' al contributo statale sulla somma capitalizzata.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art33 · fonte del testo