Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1923 al 16 dicembre 2010. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il socio di una cooperativa edilizia mutuataria della Cassa depositi e prestiti potra' liberarsi del proprio debito consegnando alla Cassa mutuante titoli di debito pubblico consolidato per una rendita annua pari all'annualita' da lui dovuta, oppure versando un capitale pari al valore attuale dell'annualita' stessa, calcolato al saggio complessivo del mutuo vigente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art34 · fonte del testo