Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono autorizzate le assegnazioni straordinarie:
tolto: a) di lire 11.545.786 per il completamento e la costruzione di edifici destinati ad accogliere uffici finanziari;
tolto: b) di lire 1.200.000 per la costruzione di una strada da Capoliveri alla miniera di Calamita (Isola d'Elba).
tolto: La somma complessiva di lire 12.745.786 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in tre parti uguali negli esercizi dal 1921-922 al 1923-924.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art35 · fonte del testo