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A facilitare l'esecuzione delle opere portuali, per le quali gia' sieno iscritti i fondi in bilancio con precedenti provvedimenti legislativi, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli Enti portuali mutui al tasso ordinario secondo le norme di cui al R. decreto 30 gennaio 1921.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art36 · fonte del testo