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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare, integrandole e modificandole in quanto occorra a tale uopo, le vigenti disposizioni legislative per le case coloniche popolari ed economiche e per l'industria edilizia, contenute nel testo unico approvato con decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e nei provvedimenti successivi che le hanno modificate, nonche' nella presente legge la quale andra' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 20 agosto 1921.

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Bonomi - Micheli - De Nava - Mauri - Belotti - Soleri - Raineri - Beneduce.

[6]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art38 · fonte del testo