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Se all'atto della stipulazione dei mutui gli Enti mutuatari hanno passivita' ipotecarie sugli impianti offerti in garanzia od obbligazioni in circolazione, del relativo importo al valore nominale e' detratto dal valore venale degli impianti agli effetti dell'ammontare massimo dei mutui da concedere.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art6 · fonte del testo