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A garanzia del pagamento del capitale e degli interessi dovuti e' costituito un privilegio sugli impianti stessi, che prende grado dopo quello spettante allo Stato in base all'art. 1962 del Codice civile, nonche' dopo i crediti per obbligazioni e mutui ipotecari esistenti prima del mutuo garantito. Il privilegio si estende anche ai nuovi impianti.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art7 · fonte del testo