Che reca provvedimenti contro la disoccupazione
Art. 7 — null
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A garanzia del pagamento del capitale e degli interessi dovuti e' costituito un privilegio sugli impianti stessi, che prende grado dopo quello spettante allo Stato in base all'art. 1962 del Codice civile, nonche' dopo i crediti per obbligazioni e mutui ipotecari esistenti prima del mutuo garantito. Il privilegio si estende anche ai nuovi impianti.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
