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[1]Il Governo del Re provvedera' a semplificare e a riordinare l'Amministrazione civile dello Stato.

[2]A tale effetto esso e' autorizzato:

[3]1° a riformare gli ordinamenti amministrativi e contabili ed in particolare modo ad unificare, ridurre e rendere piu' spediti i controlli di ogni specie; e ad attuare un largo decentramento amministrativo con una maggiore autonomia degli Enti locali;

[4]2° a sopprimere organi, istituti e' funzioni, non strettamente necessari.

[5]Il Governo del Re dovra' altresi' proporzionare ai nuovi ordinamenti il personale, stabilendo per le singole Amministrazioni le nuove tabelle, organiche, il relativo trattamento economico e le norme di carriera con speciali provvidenze in favore degli impiegati ex combattenti di tutti i ruoli, compresi i magistrati e gli insegnanti.

[6]La spesa massima risultante dai nuovi ordinamenti organici non potra' superare fino a tutto l'esercizio 1930-931, quella totale, per stipendi, indennita' di carica, di funzioni ed altri speciali trattamenti, derivante dagli ordinamenti in vigore al 1° luglio 1921.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art1 · fonte del testo