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Nulla e' innovato alla competenza della IV sezione del Consiglio di Stato, a conoscere dei ricorsi per incompetenza, per violazione di legge od eccesso di potere, che siano promossi dalle persone, il cui interesse sia leso dai provvedimenti definitivi, emanati in applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922
