Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922. Leggi il testo vigente →

[1]L'Amministrazione ferroviaria allo scopo di diminuire le spese di gestione, e le altre Amministrazioni autonome dello Stato si uniformeranno alle disposizioni della presente legge.

[2]Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri e sentita la Commissione di cui all'art. 2 dalla presente legge, saranno stabilite le norma per l'applicazione di questo articolo.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art13 · fonte del testo