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[1]L'Amministrazione ferroviaria allo scopo di diminuire le spese di gestione, e le altre Amministrazioni autonome dello Stato si uniformeranno alle disposizioni della presente legge.
[2]Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri e sentita la Commissione di cui all'art. 2 dalla presente legge, saranno stabilite le norma per l'applicazione di questo articolo.
Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922
