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[1]E' autorizzata a partire dal 1° gennaio 1921 la concessione di una indennita' di residenza suppletiva di L 400 annue a favore dagli insegnanti elementari residenti nelle localita' di popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, in aggiunta a quella prevista dalla tabella B annessa al decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239.

[2]E' autorizzata, altresi', colla stessa decorrenza, la concessione di una indennita' di residenza, nella misura di lire 500 annue agli insegnanti elementari residenti nelle localita' di popolazione aggiornate non superiore ai 5000 abitanti.

[3]Saranno esclusi dal beneficio gli insegnanti elementari dei Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, i quali godano stipendio e indennita' di residenza il cui ammontare sia complessivamente uguale o superiore a quello risultante dall'insieme dello stipendio fissato dalla tabella B del R. decreto 13 maggio 1920, n. 1129, dell'indennita' di residenza di cui alla citata tabella B del decreto Luogotenenziale n. 1239, del 6 luglio 1919, e della indennita' di cui al presente articolo. In caso contrario, ai detti insegnanti sara' corrisposta una indennita' pari alla differenza.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art16 · fonte del testo