Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1923 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 15 dicembre 1923
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Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 15 dicembre 1923
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1923. 33 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'assegno mensile, temporaneo, di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sara' imputabile agli effetti della pensione, sino a che ai funzionari non verra' corrisposto uno stipendio, che sara' stabilito nelle nuove tabelle.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 DICEMBRE 1922, N. 1601
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art18 · fonte del testo