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Par l'attuazione dei provvedimenti contemplati nella presento legge e' assegnato il termine sino a tutto il 30 giugno 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 agosto 1922, n. 1169
3La L. 22 agosto 1922, n. 1169 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080 in quanto non abbiano gia' avuto completa esecuzione e non sia diversamente disposto con la presente legge sono prorogate a tutto il 30 giugno 1923". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che "La disposizione del primo comma dell'art. 2 della presente legge ha effetto a partire dal 1° luglio 1922, e tutte le altre disposizioni entrano in vigore dal 1° settembre stesso anno".
Testo in vigore dal 1 settembre 1922 al 15 dicembre 1922
