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Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle diverse Amministrazioni le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, che andra' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art20 · fonte del testo