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[1]Dopo attuati gli esoneri ed i collocamenti a riposo, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 4 o 5, il personale in servizio risulti ancora in eccedenza al numero fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, ciascun ministri convochera' il Consiglio di amministrazione perche' designi in ciascun grado gl'impiegati od agenti, che, fino alla eliminazione della eccedenza, debbono essere collocati in disponibilita'.

[2]Il Consiglio di amministrazione provvedera' a tale designazione con deliberazione motivata, tenuto conto del modo di ammissione in carriere, del titolo di promozione al grado, attualmente occupato da ciascuno, dei meriti di servizio e delle benemerenze militari, guadagnate eventualmente durante la guerra, delle condizioni di famiglia, e, se vi siano, anche delle domande degli interessati.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art7 · fonte del testo