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[1]Il periodo trascorso in disponibilita' e' valutabile come servizio agli effetti della pensione. Tuttavia, durante il detto periodo, per gl'impiegati collocati in disponibilita' sono sospese tutte le incompatibilita', di cui al testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impegni civili, o prescritte da altre leggi speciali.
[2]Inoltre, durante il periodo della disponibilita', lo stipendio e le indennita' caro-viveri verranno ridotte di un quarto al primo anno, di un terzo al secondo, di una meta' al terzo e al quarto anno.
[3]Trascorsi quattro anni si fara' luogo al collocamento a riposo.
[4]Gl'impiegati, collocati in disponibilita', saranno riammessi in servizio nell'Amministrazione, secondo l'ordine di anzianita', man mano che si facciano posti vacanti nel loro grado e conserveranno i loro diritti agli effetti della carriera.
[5]Quelli di essi, che rifiuteranno il posto loro offerto, saranno considerati dimissionari; nondimeno saranno ammessi a far valere il loro diritto a pensione.
Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922
