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Dalla pubblicazione della legge e fino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gl'impiegati collocati in disponibilita', non potra' farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art9 · fonte del testo