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[1]In esecuzione dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1897, ciascuna delle Societa' esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula deve creare, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, a favore del personale assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897, un Istituto di previdenza avente per base il sistema del conto individuale.

[2]L'Istituto sara' regolato da speciale Statuto, che dovra' essere approvato per decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto coi Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art1 · fonte del testo

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