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[1]Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una Commissione composta di rappresentanti del Governo, delle Societa' ferroviarie esercenti e dei Comitati amministrativi delle attuali Casse di pensione e mutuo soccorso, compilera' gli Statuti definitivi di queste attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso.
[2]Tali Statuti saranno identici per le tre Societa' ed obbligatori per tutto indistintamente il personale delle Societa' medesime, a qualunque delle attuali Casse si trovi iscritto alla data dell'approvazione dei suddetti Statuti definitivi.
[3]Gli Statuti stessi saranno approvati per decreto Reale e con procedimento identico a quello indicato nell'articolo 1 per l'approvazione dello Statuto del nuovo Istituto di previdenza.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
