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[1]I compartecipanti alle esistenti Casse di pensione, addetti ai servizi sedentari, acquisteranno il diritto alla pensione quando abbiano compiuto almeno 60 anni di eta' e 30 di compartecipazione alla Cassa, e quelli addetti ai servizi attivi, quando abbiano compiuti almeno 55 anni di eta' e 25 di compartecipazione.

[2]I compartecipanti divenuti inabili e quelli che, entro i limiti stabiliti dallo Statuto definitivo, verranno dispensati dal servizio per misura amministrativa, conseguiranno il diritto alla pensione a qualunque eta', purche' abbiano raggiunto almeno 10 anni di compartecipazione alla Cassa.

[3]Tale condizione non e' richiesta quando la permanente inabilita' del compartecipante sia conseguenza di ferite o d'altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte in seguito a permanenza, per ragioni di servizio, in localita' infette dalla malaria.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art13 · fonte del testo

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