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[1]I compartecipanti alle esistenti Casse di pensione, addetti ai servizi sedentari, acquisteranno il diritto alla pensione quando abbiano compiuto almeno 60 anni di eta' e 30 di compartecipazione alla Cassa, e quelli addetti ai servizi attivi, quando abbiano compiuti almeno 55 anni di eta' e 25 di compartecipazione.
[2]I compartecipanti divenuti inabili e quelli che, entro i limiti stabiliti dallo Statuto definitivo, verranno dispensati dal servizio per misura amministrativa, conseguiranno il diritto alla pensione a qualunque eta', purche' abbiano raggiunto almeno 10 anni di compartecipazione alla Cassa.
[3]Tale condizione non e' richiesta quando la permanente inabilita' del compartecipante sia conseguenza di ferite o d'altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte in seguito a permanenza, per ragioni di servizio, in localita' infette dalla malaria.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
