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[1]Il sussidio continuativo pel compartecipante al Consorzio di mutuo soccorso non e' riversibile agli eredi.

[2]Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro, sara' a carico del Consorzio la sola parte di sussidi temporanei o continuativi, stabilita con le norme approvate coi Regi decreti 22 gennaio 1899.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art15 · fonte del testo

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