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[1]Il sussidio continuativo pel compartecipante al Consorzio di mutuo soccorso non e' riversibile agli eredi.
[2]Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro, sara' a carico del Consorzio la sola parte di sussidi temporanei o continuativi, stabilita con le norme approvate coi Regi decreti 22 gennaio 1899.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
