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[1]Il compartecipante al Consorzio di mutuo soccorso in nessun caso avra' diritto a sussidio per le prime tre giornate di malattia.
[2]Nello Statuto definitivo del Consorzio di mutuo soccorso dovranno essere escluse tutte le concessioni d'indole facoltativa.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
