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Alla fine di ciascun periodo degli attuali contratti di esercizio, verra' accertata, per mezzo di appositi bilanci tecnici, la condizione delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso, e qualora risultino nuovi disavanzi, questi saranno a carico delle Societa' esercenti, nella misura e secondo che spetti ad esse per effetto dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
