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Alla fine di ciascun periodo degli attuali contratti di esercizio, verra' accertata, per mezzo di appositi bilanci tecnici, la condizione delle attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso, e qualora risultino nuovi disavanzi, questi saranno a carico delle Societa' esercenti, nella misura e secondo che spetti ad esse per effetto dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art18 · fonte del testo

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