Circa i provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario
Art. 21 — null
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I proventi degli aumenti di tasse, di cui nell'articolo seguente, saranno destinati a colmare il disavanzo, a carico dello Stato, di cui al comma 4° degli articoli 35 del Capitolato per le reti Mediterranea e Adriatica e 31 del Capitolato per la rete Sicula, annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
