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[1]La tassa stabilita dall'articolo 1 della legge 6 aprile 1862, n. 542, e dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1874, n. 1945, serie 2ª, sui prezzi dei trasporti a grande velocita' sulle strade ferrate del Regno e' aumentata dal 13 al 16 per cento per le linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.
[2]La tassa stabilita coll'articolo 2 della citata legge 14 giugno 1874 sui prezzi dei trasporti a piccola velocita' sulle strade ferrate del Regno e' aumentata dal 2 al 3 per cento per le linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.
[3]I detti aumenti di tasse saranno applicati a cominciare dal 1° maggio 1900; pero' per quanto concerne i trasporti in servizio cumulativo internazionale saranno applicati entro il termine di cinque mesi dal 1° maggio 1900. Frattanto, finche' non siano applicati questi aumenti di tasse, tanto pei trasporti interni quanto per gli internazionali, continueranno ad essere applicate le sopratasse stabilite con l'articolo 3 della legge 15 agosto 1897, n. 383, e dalle leggi 29 dicembre 1898, n. 508, 29 aprile 1899, n. 153, 30 giugno 1899, n. 239 e 21 dicembre 1899, n. 447.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
