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[1]I proventi, di cui e' cenno nei precedenti articoli 21 e 22, saranno versati trimestralmente alla Cassa depositi e prestiti, la quale dovra' eseguirne il rinvestimento in titoli emessi o garantiti dallo Stato secondo le indicazioni che saranno date dal Ministro del Tesoro d'accordo coi Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

[2]Insieme al primo versamento trimestrale saranno pure versati alla Cassa dei depositi e prestiti i titoli e il numerario corrispondente alle somme ricavate dai detti proventi investite e reinvestite durante il periodo anteriore.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art23 · fonte del testo

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