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[1]Effettuata la ripartizione dei disavanzi ai sensi del precedente articolo 20, le somme raccolte nella Cassa depositi e prestiti, come al precedente articolo 23, saranno consegnate alle attuali Casse di pensione e di mutuo soccorso in ragione delle quote da determinarsi per ciascuna di esse con le norme con le quali dovra', contemporaneamente, eseguirsi il riparto definitivo dei patrimoni delle cessate Casse di pensioni e di mutuo soccorso Alta Italia, Romane, Meridionali e Calabro-Sicule.
[2]Con le stesse norme dovranno essere ripartiti i successivi proventi annuali di cui agli articoli 21 e 22 fino alla completa estinzione della parte del disavanzo a carico dello Stato e la somma che la Societa' delle Strade Ferrate Meridionali e le Societa' esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula saranno tenute a versare per ricolmare le parti del disavanzo risultate a loro carico ai sensi dell'articolo 20.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
