Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le somme dovute ai compartecipanti per indennita' a causa di infortuni sul lavoro, a norma della legge 17 marzo 1898, n. 80, saranno interamente rimborsate dalle Societa' esercenti alle Sezioni dell'Istituto, che provvedono al relativo servizio come dall'articolo 2 della presente legge.
[2]Le Societa' pero' o gli Istituti di previdenza non sono tenuti a rimborsare le indennita' stabilite per inabilita' permanente parziale, finche' il compartecipante colpito da tale inabilita' continua il servizio presso la Societa' senza riduzione di salario.
[3]Quando a causa d'infortunio sul lavoro il compartecipante e' colpito da inabilita' permanente assoluta oppure da morte, egli o i suoi aventi diritto, oltre l'indennita' dovuta per legge, hanno il diritto di ottenere dall'Istituto di previdenza il rimborso dei capitali accumulati nel conto individuale mediante le ritenute versate, i depositi volontari e i relativi interessi. Ma ogni altra attivita' del conto individuale passa al conto collettivo.
[4]Se il compartecipante, a causa d'infortunio, e' colpito da inabilita' temporanea, si applicano le speciali disposizioni di cui all'ultimo alinea dell'articolo 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
