In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e 27 novembre 1922, n. 887, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere da ponte Milvio al mare, nonche' quelle del canale di Fiumicino da Capo Due Rami all'inizio delle opere marittime, e degli affluenti nei tratti rigurgitati durante le massime piene.

Testo vigente dal 5 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;71~art1 · fonte del testo