Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire con propri decreti i perimetri dei comprensori che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente art. 1. Qualora un nuovo comprensorio si sovrapponga ad altri gia' stabiliti per opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a modificare con propri decreti il perimetro preesistente. Il Ministro per i lavori pubblici e', altresi', autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi nelle localita' ove manchino argini continui, la continuita' della difesa.

Testo vigente dal 5 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;71~art2 · fonte del testo