Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici
Art. 2 — Definizione di ciechi totali
Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
- a)coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- b)coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- c)coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento.
Testo vigente dal 21 aprile 2001
