Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

  • a)coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
  • b)coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
  • c)coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento.

Testo vigente dal 21 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-04-03;138~art2 · fonte su Normattiva