Art. 87 codice antimafiaCompetenza al rilascio della comunicazione antimafia

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La comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ((...)) ed e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218)). Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonche' delle attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo capo V.

Testo vigente dal 28 dicembre 2012 al 26 novembre 2014 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art87 · fonte su Normattiva