Art. 97 codice antimafiaConsultazione della banca dati nazionale unica

Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al ((decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis)), da:

  • a)i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
  • b)le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • c)gli ordini professionali.
  • c-bis)l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Testo vigente dal 31 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art97 · fonte su Normattiva