4-1942 ) N. 262. RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 marzo 1942 Approvazione del testo del Codice civile. (Pubblicato in Edizione straordinaria alla Gazzetta Ufficiale, del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis) RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI (GRANDI) al disegno di legge «VALORE GIURIDICO DELLA CARTA DEL LAVORO» La Carta del Lavoro emanata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V fu proclamata Atto fondamentale del Regime. Essa dichiara i principi del nuovo ordine dato dal Fascismo alla società italiana, di un ordine che, secondo le parole del Duce, avrebbe portato il lavoro al centro dello Stato e fatto di tutto il complesso della produzione uno strumento unitario di potenza nazionale. La Carta del Lavoro divenne subito una realtà storica operante nella nostra vita nazionale. Ma nessuna concreta e stabile realizzazione si può avere nel campo morale, sociale e politico, se non si traduce in istituti giuridici. Il contenuto giuridico della Carta del Lavoro e la sua esatta posizione nel nostro ordinamento giuridico positivo hanno formato oggetto, fin dall'inizio, di discussioni teoriche e pratiche mai sopite. L'intuizione del carattere non soltanto politico, ma altresì giuridico, della Carta del Lavoro, in verità, non è mai mancata. Che questa non fosse un puro e semplice programma diretto a segnare l'indirizzo dell'attività legislativa del Regime risultava evidente dal fatto che essa intervenne non all'inizio del movimento, ma quando il Regime aveva già trasformato profondamente lo Stato, quando alcuni dei principi enunciati nel solenne documento come quelli relativi all'organizzazione sindacale, ai contratti collettivi di lavoro, alla magistratura del lavoro, (dichiarazioni III, IV, V, ecc.) avevano già avuto concreta applicazione con la legislazione sindacale del 1926. Inoltre la Carta del Lavoro fu presentata come documento destinato bensì «nelle sue varie parti ad essere trasformato in leggi» ma avente fin dall'inizio immediato «valore esecutivo», e formò infatti, nel campo del lavoro, la base dei contratti collettivi, nei quali le competenti associazioni sindacali erano impegnate ad inserire clausole che attuassero in modo preciso le dichiarazioni della Carta del Lavoro, prima ancora che il Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1251, facesse di tali clausole di attuazione delle dichiarazioni XIX-XX una condizione di legittimità dei contratti collettivi. Ma se era generale la sensazione del valore giuridico della Carta del Lavoro, parte della quale aveva già attuazione concreta, la determinazione del carattere giuridico del documento diede luogo a molte perplessità e a quesiti di ordine pratico di non lieve importanza. Superfluo sarebbe qui ricordare le varie tesi che furono avanzate dagli studiosi, le polemiche scientifiche a cui il problema diede occasione e gli ingegnosi tentativi da parte della dottrina per superare l'antinomia tra l'aspetto formale e quello sostanziale della questione. La nostra giurisprudenza si è orientata fin da principio, ed ha man mano accentuato questo orientamento, verso l'affermazione della forza cogente della Carta del Lavoro. Sono molto interessanti le varie tappe di questo svolgimento giurisprudenziale segnato dalle decisioni della nostra Corte di cassazione, la quale cominciò col trarre dalle dichiarazioni della Carta del Lavoro criteri interpretativi della legge in materia di lavoro e, attraverso considerazioni sempre più precise, finì per ammettere che potesse essere motivo di ricorso per cassazione la violazione delle norme di interpretazione desunte dalla Carta del Lavoro, alla stessa stregua come potrebbe essere censurata la interpretazione dei precetti e delle regole stabiliti da disposizioni di legge, se fatta in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Con ciò il riconoscimento del contenuto sostanziale giuridico della Carta del Lavoro era diventato pieno. A questo risultato si è giunti attraverso l'interpretazione giurisprudenziale ed esclusivamente nel campo circoscritto della materia del lavoro. È mancata sempre, come manca tuttora, una base legislativa sicura, sulla quale potesse adagiarsi una indiscussa e generale accettazione delle tendenze delineatesi nella dottrina e nella giurisprudenza. La Carta del Lavoro non è stata mai convertita in legge dello Stato, nè ha trovato in testi legislativi una sua precisa configurazione. Se era espressione della «volontà dei nuovi organismi creati dalla Rivoluzione» e costituiva «il fondamento non solo di un indirizzo legislativo, ma del nuovo modo di essere di tutta quanta la società nazionale», se per una parte di essa l'attuazione era già fermata nella legislazione e per un'altra parte la sua applicazione fu immediata attraverso l'attività degli organismi sindacali, per i quali l'osservanza della Carta del Lavoro costituiva un impegno politico e morale prima ancora di essere obbligo giuridico, per tutto il resto le dichiarazioni in essa contenute erano destinate ad essere gradualmente attuate attraverso norme legislative. Questa necessità di tradurre in norme legislative i principi della Carta del Lavoro fu enunciata quando ancora si procedeva alla formulazione del documento e, più tardi, a tale necessità si provvide con legge 13 dicembre 1928-VII, numero 2832, che diede al Governo ampia delegazione per emanare disposizioni aventi forza di legge per la completa attuazione della Carta del Lavoro. Sia per effetto dei provvedimenti emanati in forza di tale delegazione, sia in generale in conseguenza della legislazione fascista, la quale dal 1927 in poi fu tutta ispirata, come era naturale, alla Carta del Lavoro, i principi in questa contenuti andarono gradatamente penetrando in maniera sempre più vasta e profonda nella nostra legislazione. Ma una penetrazione totalitaria che si spingesse in tutti i campi della legislazione non era possibile fino a quando un grosso nucleo di essa, e proprio quello riguardante la legislazione generale, rimaneva regolato dai vecchi codici. Vero è che questa legislazione offriva talvolta, come è proprio di molte norme di carattere generale, una certa elasticità capace di consentire pure l'applicazione degli istituti giuridici in modo non del tutto contrastante con le esigenze politiche e sociali del nuovo ordinamento. Ma l'adattabilità delle vecchie norme alle nuove concezioni della nostra vita nazionale non poteva essere che limitata, perchè i codici erano ispirati a criteri profondamente diversi. Era quindi necessaria la loro sostanziale trasformazione perchè la nostra legislazione potesse assumere carattere organicamente unitario ispirato totalitariamente da uniche direttive e mirante a identiche finalità. La riforma fascista dei codici, che oggi va completandosi, ha operato il rinnovamento della legislazione generale. Se i primi lavori per la riforma, che risalgono a tempo anteriore all'emanazione della Carta del Lavoro, ebbero un prevalente carattere tecnico, indispensabile in ogni caso alla riuscita della riforma, questa nei suoi stadi successivi, e specialmente nella fase conclusiva, ha assunto più spiccato carattere politico ed è stata ispirata costantemente e decisamente alle direttive date dalla Carta del Lavoro, i principi della quale penetrano oggi, così, completamente nella nostra legislazione, in modo da dare ad essa l'organica unità, la quale deriva dalla unicità dei criteri direttivi morali, politici e sociali, che sono quelli della dottrina fascista fermata nelle dichiarazioni della Carta del Lavoro. Questa trasformazione della nostra legislazione generale rende possibile di eliminare le perplessità e le discussioni a cui si è accennato, e permette di definire legislativamente in modo preciso ed inequivocabile il valore giuridico della Carta del Lavoro, collocandola al suo giusto posto nel nostro sistema giuridico positivo. Le due proposizioni di cui si compone l'articolo 1 dell'unito disegno di legge vengono così ad assumere significato e carattere molto diversi da quelli che un'analoga enunciazione legislativa avrebbe avuto nel passato. La prima proposizione «le Dichiarazioni della Carta del Lavoro costituiscono principi generali dell'Ordinamento giuridico dello Stato» non vale più come precetto prevalentemente rivolto al legislatore e al tempo stesso agli organi giudiziari ed amministrativi - e quindi di carattere essenzialmente politico - affinchè l'uno e gli altri si uniformino nei loro atti al nuovo indirizzo politico e sociale. Oggi è qualcosa di più. Non promessa di opera da compiere, ma collaudo di opera già compiuta e in via di compimento. Assume quindi il contenuto di definizione, di carattere strettamente giuridico, della sostanza del nostro ordinamento positivo, quale esso diventa in seguito al rinnovamento generale della nostra legislazione. È evidente il suo riferimento all'art. 3 delle disposizioni preliminari al Codice civile sull'applicazione delle leggi, che attribuisce ai principi generali dell'ordinamento giuridico la funzione di completarne le eventuali lacune. Per la materia che è oggetto della Carta del Lavoro, nei casi in cui manchi una esplicita norma giuridica, il giudice deve fare ricorso alle dichiarazioni di essa. La proposizione attesta inoltre il processo graduale del rinnovamento sul terreno giuridico operatosi durante i tredici anni trascorsi dalla emanazione della Carta del Lavoro. Iniziatosi nel campo costituzionale e sociale, dopo avere largamente operato su tutti i rami del diritto pubblico, ha infine investito il campo del diritto privato, realizzando una più stretta connessione tra questo e il diritto pubblico, entrambi dominati dalle idealità e dallo spirito della Rivoluzione. È per questo che il disegno di legge si collega strettamente con la riforma dei Codici, nei quali la Carta del Lavoro trasfonde lo spirito innovatore del Fascismo, e ne segna il completamento. La seconda proposizione è un corollario della prima, perchè le Dichiarazioni della Carta del Lavoro, in quanto costituiscono principi generali dell'Ordinamento giuridico dello Stato, «danno il criterio direttivo per l'interpretazione e per l'applicazione della legge». Questa nuova norma di interpretazione, che deve essere intesa in relazione all'articolo 3 delle Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, premesse al Codice civile, ha lo stesso campo vastissimo di applicazione che è proprio di queste ultime. Ciò vuol dire che l'autorità della Carta del Lavoro, Statuto fondamentale della nostra Rivoluzione fascista e corporativa, deve ispirare e sostenere tutta la compagine del diritto positivo italiano, così nel presente come nell'avvenire. Essa deve costituire il criterio interpretativo della legge, così da imprimere un carattere organico e unitario a tutto l'Ordinamento giuridico. La Carta del Lavoro viene in tal modo a far parte dell'Ordinamento giuridico positivo, ma non come legge particolare che dia a ciascuna delle dichiarazioni forza normativa propria. Più alta è l'autorità della Carta del Lavoro. È noto, del resto, che talune delle sue dichiarazioni che riflettono punti particolari hanno pure avuto in leggi successive adattamenti e modificazioni. Non è affatto intenzione del legislatore di abrogare queste leggi successive per attribuire forza legislativa a quelle dichiarazioni nel loro testo originario. Nulla vi è nel disegno di legge che possa autorizzare una simile illazione. D'altro canto, vi sono pure nella Carta del Lavoro dichiarazioni che non sono suscettibili di diretta applicazione legislativa, perchè costituiscono presupposti etici della vita della società italiana. Il disegno di legge non stabilisce perciò che la Carta del Lavoro, così come fu redatta, diventi oggi legge dello Stato, col pieno vigore delle singole sue dichiarazioni, come se ognuna di esse fosse norma particolare di diretta applicazione. Il disegno di legge colloca la Carta del Lavoro nel nostro Ordinamento giuridico positivo come, espressione dei principi generali dell'Ordinamento e come criterio di interpretazione delle leggi vigenti. È quindi, per così dire, più che legge essa stessa, super legge: ispiratrice delle leggi presenti e future e guida sicura nell'interpretazione e nell'applicazione quotidiana delle leggi. Da questo carattere generale deriva anche il posto che la Carta del Lavoro dovrà avere quale premessa al Codice civile. Essa sarà per il momento collocata in capo al Libro della Proprietà, sul quale le dichiarazioni della Carta del Lavoro hanno esercitato diretta influenza, come sugli altri libri del codice che disciplinano in generale i rapporti economici e patrimoniali. Ma nel coordinamento finale dei vari libri del Codice la Carta del Lavoro sarà collocata all'inizio del codice, di cui costituirà la premessa. Essa farà parte adunque, insieme con le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, di quelle che sogliono comunemente indicarsi come «Disposizioni preliminari al codice civile» o anche «Pre-leggi», le quali, come è noto, sono collocate in testa al Codice civile come al più importante nucleo organico della legislazione e dominano noti solo il codice civile, ma tutte le leggi dello Stato. Se, come disse il Duce, «questo ventesimo è il secolo della potenza e della gloria del lavoro» è giusto che il Codice del Secolo ventesimo, per disciplinare la vita del popolo italiano, si inizii con la Carta del Lavoro, le cui dichiarazioni costituiscono la base stessa dell'organizzazione della società italiana e plasmano tutti i rapporti della vita civile. La Carta del Lavoro come premessa al Codice civile vale quindi a qualificare l'intero nostro ordinamento positivo è, innanzi tutto, pone in risalto il carattere del nuovo codice, espressione della civiltà del lavoro. I principi della Carta del Lavoro non solo penetrano largamente nelle varie disposizioni, configurano e plasmano i diversi istituti giuridici, ma hanno perfino concorso a determinare il piano stesso della codificazione. Scompare l'autonomia del Codice di commercio, perchè il carattere professionale che era una delle cause originarie del sorgere del diritto commerciale, non è più una caratteristica di questo, da quando il Fascismo ha inquadrato totalitariamente nella organizzazione corporativa la produzione e l'economia nazionale. Gli stati professionali e l'impresa costituiscono il caposaldo non solo degli istituti che tradizionalmente si dicono commerciali, ma anche degli istituti propri dell'economia agricola, formante tradizionalmente materia del diritto civile. La loro disciplina, in conseguenza, non deve più rappresentare l'ordinamento speciale di un settore dell'economia, ma deve costituire uno dei fondamenti della nuova codificazione, come disciplina generale dell'economia organizzata. L'unificazione della disciplina dell'impresa trae seco l'unificazione della disciplina generale delle obbligazioni, la quale, superando la distinzione tra obbligazioni civili e obbligazioni commerciali, subordina sempre ogni regolamento particolare alle esigenze superiori della produzione nazionale. Dell'ordinamento dell'impresa è parte essenziale l'ordinamento del lavoro, che viene regolato nel nuovo codice, non più come uno dei tanti contratti speciali, ma quale fattore essenziale di collaborazione dell'impresa economica, come si esprime la Dichiarazione VII della Carta del Lavoro. L'impresa e il lavoro formano quindi la materia di un libro autonomo, che prende posto fra quelli della famiglia, delle successioni, della proprietà, delle obbligazioni e della tutela dei diritti. In tutti i libri del Codice indistintamente la nuova disciplina legislativa è ispirata dai principi della Carta del Lavoro. Il Libro relativo all'impresa e al lavoro è addirittura una creazione dell'ordine corporativo, perchè fulcro di esso sono l'imprenditore e i suoi collaboratori, l'uno è gli altri soggetti di diritto e della economia organizzata nel piano corporativo. La proprietà privata, completamento della personalità umana, e perciò collocata subito dopo i libri relativi alle persone e alla successione, assume la sua figura di diritto a cui sono indissolubilmente legati il dovere e la responsabilità. Non dunque la proprietà passiva che si limita a godere i frutti della ricchezza, ma la proprietà attiva che questi frutti sviluppa, aumenta, moltiplica. La materia delle obbligazioni è ugualmente dominata dai principi della Carta del Lavoro. Non scompare l'istituto del contratto, giacche l'autonomia contrattuale si riallaccia anche essa al principio dell'iniziativa privata che la Carta del Lavoro riconosce non certo come espressione di egoismo individuale, ma come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione. Ma, al pari dell'iniziativa privata, anche l'autonomia contrattuale non può divergere da quelli che sono gli obbiettivi unitari della produzione nazionale e la regolamentazione corporativa propria della economia organizzata prevale e domina; rispetto ad essa l'autonomia contrattuale rimane in Istato di subordinazione. La penetrazione nel Codice dei principi della Carta del Lavoro non si arresta qui. Se una parte di questi principi fondamentali, come quello dell'iniziativa privata quale strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione, dell'organizzazione unitaria della produzione, della collaborazione fra le forze produttive della società nazionale, della responsabilità dell'imprenditore di fronte allo dato, hanno contenuto essenzialmente economico e se egualmente riguardano l'organizzazione economica della Nazione, l'ordinamento corporativo e le nuovi fonti di disciplina collettiva, che sono dirette alla regolamentazione dei rapporti economici e della produzione, vi sono altri e più fondamentali principi di contenuto essenzialmente politico e spirituale che investono tutta la vita della società nazionale. Il principio della unità morale e politica, oltre che economica, della Nazione realizzato integralmente nello Stato fascista, quello della subordinazione costante dell'interesse individuale all'interesse superiore della Nazione, la concezione stessa del lavoro come dovere rodale e, in generale, la nozione del diritto accompagnata costantemente da quella nel dovere, anzi a questa ultima sempre subordinata, valgono a scolpire il modo di essere della società nazionale, delineano la vita stessa dei suoi componenti e devono quindi reggere ogni loro attività, investendo tutti i rapporti della vita sociale, che il codice disciplina nelle sue varie parti. Nello stesso diritto della famiglia, il rapporto tra l'individuo e la famiglia e la posizione preminente data alla famiglia, il contenuto della patria potestà, i doveri dei coniugi fra loro e verso la prole, l'indirizzo educativo conforme al sentimento nazionale fascista, e poi, ancora, nel campo del diritto successorio, la prevalenza costante degli interessi famigliari e sociali su quelli degli individui sono espressioni di una disciplina su cui alita lo spirito etico di cui la Carta del Lavoro è pervasa. Gli istituti più volte millenari del nostro diritto, schietta espressione della civiltà romana e italiana con la loro forza di adattamento mirabile collaudata nel lungo corso dei secoli, acquistano così nuovi riflessi luminosi dalle idealità affermate nelle dichiarazioni della Carta del Lavoro. Tradizione e Rivoluzione si accompagnano insieme. Quella prende da questa una nuova e potente linfa vivificatrice, mentre ad essa dà la saldezza incrollabile delle sue radici penetranti nell'essenza stessa della nostra razza. Il collocamento della Carta del Lavoro in testa al nuovo Codice non è pertanto collocamento formale. È espressione di una realtà concreta. E affinchè questa realtà diventi sempre più piena e integrale, affinchè nel vasto campo della nostra legislazione non rimangano angoli morti, sui quali non si riverberi la luce dei principi informatori del nuovo ordine giuridico. L'articolo 2 del disegno di legge estende il campo della delegazione legislativa che la nuova codificazione aveva reso necessario di conferire al Governo. Alla esigenza di coordinare fra loro i vari libri del Codice pubblicati separatamente e di coordinare con questo altre leggi che disciplinano materie analoghe si aggiunge ora l'opportunità di procedere ad un coordinamento più generale e più esteso, comprendente anche tutte le leggi emanate in attuazione della Carta del Lavoro, non escluse quelle che ne hanno integrato o parzialmente modificato particolari disposizioni, allo scopo di assicurare una più organica sistemazione legislativa delle materie regolate, mediante opportune modificazioni, fusioni ed abrogazioni delle varie disposizioni contenute nei codici e nelle leggi predette. Sul disegno di legge, che ho l'onore di presentare alla vostra approvazione, non è stato sentito il parere del Gran Consiglio del Fascismo, che la legge 9 dicembre n. 2693, prescrive in generale per le questioni di carattere costituzionale, specificando in modo esemplificativo quali sono le proposte di legge che devono essere sempre considerate aventi carattere costituzionale. Sebbene non compreso nella esemplificazione, non vi è dubbio che tale carattere dovrebbe riconoscersi ad un atto il quale formula i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, in quanto con essi si segna l'indirizzo della legislazione presente e futura. Una simile formulazione non è però contenuta nel disegno di legge, il quale si riporta alle dichiarazioni così come furono formulate dalla Carta del Lavoro, documento fondamentale di carattere costituzionale, il quale rimane intatto nella sua integrità e come tale viene inserito nel nostro ordinamento giuridico. E poichè la Carta del Lavoro ebbe la sua solenne consacrazione nella storica adunanza del Gran Consiglio del XXI aprile dell'anno V, superfluo sarebbe ora richiedere un parere su di un Atto che proviene dal Gran Consiglio medesimo; mentre per ciò che riguarda la nuova regola di interpretazione e le altre disposizioni contenute nel disegno di legge, il parere non è necessario, non trattandosi più di materia costituzionale. Ciò non attenua l'importanza giuridica e politica del presente disegno di legge. A tredici anni dalla sua emanazione la Carta del Lavoro - documento fondamentale della nostra Rivoluzione - ha inserzione piena nell'Ordinamento giuridico positivo, e, in particolare, nella codificazione. Le nostre leggi debbano, nella loro applicazione pratica attraverso l'opera dell'interpretazione, essere ravvivate costantemente dai principi da cui ebbero origine: ciò vuol dire che questi principi conservano tutta la loro forza creativa e vitale, che il decorso degli anni non sfiora, bensì potenzia ed accresce. La via da noi percorsa durante tredici anni è stata lunga e proficua. I progressi conseguiti sono stati grandiosi. La Carta del Lavoro, considerata non tanto nelle sue singole particolari precisazioni quanto nell'insieme delle sue dichiarazioni fondamentali e nella sua integrale unità, costituisce l'essenza stessa del Regime, e rimane la sorgente inesauribile da cui muovono lo sviluppo futuro dei nostri istituti giuridici e politici, e il cammino della Nazione. GRANDI RELAZIONE ALLA MAESTÀ DEL RE IMPERATORE del Ministro Guardasigilli (GRANDI) Presentata nell'udienza del 16 marzo 1942-XX per l'approvazione del testo del «CODICE CIVILE» SIRE, I decreti Reali di approvazione dei singoli libri del nuovo Codice civile autorizzavano il Governo della Maestà Vostra a provvedere al coordinamento dei libri stessi, in guisa che il nuovo testo legislativo rappresentasse un corpo organico ed armonico. A questo compito si è provveduto con la prontezza necessaria per modo che il Codice civile, nel suo testo coordinato, entri in vigore - qualora abbia l'Augusto assenso della Maestà Vostra - e secondo quanto era disposto nei Reali decreti di approvazione dei singoli Libri del Codice, il prossimo XXI aprile, fulgida data della nostra inconfondibile civiltà, romana e italiana. Ciascuno dei libri del codice, all'atto della sua pubblicazione separata, fu accompagnato da un'ampia relazione illustrativa, che rappresenta la più immediata espressione del pensiero legislativo nelle varie fasi attraverso le quali è passata la formazione dei singoli libri. Ho perciò ritenuto preferibile lasciare sostanzialmente immutate le relazioni precedenti. Ma, per renderne più agevole la consultazione, era necessario che esse fossero aggiornate alla numerazione che le varie disposizioni legislative hanno assunta nel testo definitivo del codice e tenessero conto altresì delle modificazioni che, in sede in coordinamento, sono state apportate al testo legislativo. Questi mutamenti furono richiesti da esigenze di ordine sistematico e di coordinamento affiorate nella revisione generale delle materie o dalla opportunità di meglio chiarire la formula legislativa, quando questa potesse dare luogo a dubbi di interpretazione. Tali mutamenti non hanno quindi alterato in modo alcuno le linee fondamentali dei vari libri del codice pubblicati separatamente. È perciò evidente, anche sotto questo riflesso, la convenienza di lasciare egualmente immutate le relazioni che li illustrano, allo scopo di rendere più sicura l'interpretazione della legge. Per queste considerazioni mi sono astenuto dal presentare una nuova relazione riassuntiva, e preferisco limitarmi a riprodurre le varie relazioni nella loro originaria integrità, aggiornandole soltanto nei limiti dianzi indicati. Ad esse premetterò brevi cenni sullo svolgimento dei lavori della nuova codificazione e sulle linee generali di essa. I LAVORI DELLA CODIFICAZIONE
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 4