Art. 1 c.c.
Capacita' giuridica
[1]La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita.
[2]I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
[3]((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
Testo vigente dal 10 novembre 1944, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva