Art. 1005 c.c.
Riparazioni straordinarie
[1]Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
[2]Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilita' dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
[3]L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva