Art. 1008 c.c. — Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario
[1]L'usufruttuario e' tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
[2]Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva