Art. 964 c.c.
Imposte e altri pesi
[1]Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
[2]Se in virtu' del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non puo' eccedere l'ammontare del canone.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva