Art. 101 c.c. — Matrimonio in imminente pericolo di vita
[1]Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo puo' procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo e' richiesto, purche' gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
[2]L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva