Art. 204 c.nav.
Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita
Il comandante della nave marittima puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile ((e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.)).
Testo vigente dal 11 febbraio 2017, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva