Art. 1027 c.c.
Contenuto del diritto
La servitu' prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Contenuto del diritto
La servitu' prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Quando un contratto di compravendita immobiliare contiene una convenzione costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo esclusivamente il contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo (ex art. 2659 c.c.), giacché tale forma di conoscibilità legale, indipendentemente da ogni menzione che ne faccia il successivo atto di acquisto, non può essere sostituita o integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile aliunde.
Rv. 676459-01
In caso di domanda giudiziale di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso un'area di proprietà condominiale, la resistenza in giudizio, in difetto di un'unanime e positiva deliberazione di tutti i condòmini, esula dai poteri deliberativi assembleari e da quelli di rappresentanza processuale del condominio, da parte dell'amministratore.
Rv. 676102-03
Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusive contenute nel regolamento di condominio, costituenti servitù reciproche, devono essere enunciate in modo chiaro ed esplicito e ciò in quanto deve desumersi da detto regolamento in modo inequivoco la volontà delle parti (requisito indispensabile ai fini della costituzione convenzionale delle reciproche servitù) di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro appartenente a diverso proprietario.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1027 · fonte su Normattiva
Rv. 675276-01
In tema di servitù prediali, la formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto sussistente una servitù, realizzata attraverso la apposizione di un insegna luminosa sul lastrico solare di un edificio, a vantaggio delle porzioni rimaste in titolarità della società, condomina dell'edificio del quale era originariamente integralmente proprietaria e che aveva poi alienato parzialmente a terzi).
Rv. 674582-01
L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in riforma della pronuncia di primo grado - aveva rigettato la domanda di condanna alla rimozione della struttura di legno lamellare, tipo chalet, realizzata sul terrazzo all'ultimo livello dello stabile, con appoggio ad un muro e ad una canna fumaria modificata, sebbene la convenuta avesse prospettato solamente in appello difese in ordine al contenuto del regolamento condominiale effettivamente vigente e all'inopponibilità della servitù reciproca d'immodificabilità prevista dal regolamento prodotto dagli attori).
Rv. 674815-01
L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto non vincolante, in quanto non trasfuso in un provvedimento giudiziario, l'accordo raggiunto tra le parti nel corso di un processo successivamente estintosi a seguito del deposito del verbale di definizione pattizia).
Rv. 673642-01
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul contrasto di giurisprudenza in merito alla possibilità di costituire e riconoscere servitù prediali di parcheggio – hanno affermato il seguente principio: «In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione ».
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.