Art. 1027 c.c.
Contenuto del diritto
La servitu' prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Contenuto del diritto
La servitu' prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI Vendita di immobile con contestuale costituzione di servitù prediale a favore dell’immobile venduto e a carico di altro immobile di proprietà del venditore - Opponibilità della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente - Conoscibilità legale - Contenuto della nota di trascrizione - Rilevanza in via esclusiva.
Quando un contratto di compravendita immobiliare contiene una convenzione costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo esclusivamente il contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo (ex art. 2659 c.c.), giacché tale forma di conoscibilità legale, indipendentemente da ogni menzione che ne faccia il successivo atto di acquisto, non può essere sostituita o integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile aliunde.
Riguarda ancheart. 2659 Codice civile
Precedenti: 669191-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Domanda giudiziale di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile attraverso area di proprietà condominiale - Resistenza in giudizio - Positiva deliberazione unanime di tutti i condòmini - Insussistenza - Poteri deliberativi dell'assemblea condominiale e di rappresentanza processuale dell'amministratore - Esclusione.
In caso di domanda giudiziale di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso un'area di proprietà condominiale, la resistenza in giudizio, in difetto di un'unanime e positiva deliberazione di tutti i condòmini, esula dai poteri deliberativi assembleari e da quelli di rappresentanza processuale del condominio, da parte dell'amministratore.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1027 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 1131 Codice civileart. 1136 Codice civile
Precedenti: 595652-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA' ESCLUSIVE) Divieti e limiti alle proprietà esclusive costituenti servitù reciproche - Regolamento di condominio - Previsione chiara ed esplicita - Necessità - Ragioni.
Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusive contenute nel regolamento di condominio, costituenti servitù reciproche, devono essere enunciate in modo chiaro ed esplicito e ciò in quanto deve desumersi da detto regolamento in modo inequivoco la volontà delle parti (requisito indispensabile ai fini della costituzione convenzionale delle reciproche servitù) di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro appartenente a diverso proprietario.
Riguarda ancheart. 832 Codice civileart. 1122 Codice civileart. 1138 Codice civile
Precedenti: 667963-03, 665393-02, 641640-01
SERVITU' - PREDIALI - IN GENERE Servitù prediali - Carattere atipico dell’utilità - Contrasto principio tassatività diritti reali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - IN GENERE In genere.
In tema di servitù prediali, la formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto sussistente una servitù, realizzata attraverso la apposizione di un insegna luminosa sul lastrico solare di un edificio, a vantaggio delle porzioni rimaste in titolarità della società, condomina dell'edificio del quale era originariamente integralmente proprietaria e che aveva poi alienato parzialmente a terzi).
Riguarda ancheart. 1028 Codice civile
Precedenti: 659129-01, 664883-01
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Fatti allegati dall'attore - Non contestazione - Prova - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in riforma della pronuncia di primo grado - aveva rigettato la domanda di condanna alla rimozione della struttura di legno lamellare, tipo chalet, realizzata sul terrazzo all'ultimo livello dello stabile, con appoggio ad un muro e ad una canna fumaria modificata, sebbene la convenuta avesse prospettato solamente in appello difese in ordine al contenuto del regolamento condominiale effettivamente vigente e all'inopponibilità della servitù reciproca d'immodificabilità prevista dal regolamento prodotto dagli attori).
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 167 Codice di procedura civileart. 11 legge 353/1990
Precedenti: 605696-01, 618044-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONCILIAZIONI DELLE PARTI DINANZI AL CONSULENTE TECNICO - PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE Accordo concluso tra le parti in presenza del consulente tecnico d'ufficio - Conciliazione giudiziale - Esclusione - Negozio transattivo sostanziale - Idoneità - Limiti - Fattispecie.
L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto non vincolante, in quanto non trasfuso in un provvedimento giudiziario, l'accordo raggiunto tra le parti nel corso di un processo successivamente estintosi a seguito del deposito del verbale di definizione pattizia).
Riguarda ancheart. 185 Codice di procedura civileart. 199 Codice di procedura civile
Precedenti: 603372-01
Costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui - Condizioni e requisiti - Vantaggio in favore di altro fondo - Necessità.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul contrasto di giurisprudenza in merito alla possibilità di costituire e riconoscere servitù prediali di parcheggio – hanno affermato il seguente principio: «In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione ».
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).