Art. 104 c.c.Effetti dell'opposizione

[1]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

[2]Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art104 · fonte su Normattiva