Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE Interclusione del fondo - Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso - Necessità - Passaggio di fatto su fondo alieno - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l'esistenza di un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.
Cass. civ. n. 25213/2025Sez. 2Rv. 676025-01
Riguarda ancheart. 1052 Codice civile
Precedenti: 661363-02
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE Demanio c.d. accidentale - Criteri di individuazione - Presunzione di demanialità - Sottrazione all'imposizione di diritti a favore di terzi ex art. 823, comma 1 c.c. - Valutazione in concreto - Fattispecie in tema di rapporto di pertinenzialità del sedime della servitù di passaggio costituita rispetto all'autostrada.
In tema di demanio accidentale, non tutte le aree contigue e/o comunicanti con la strada pubblica, godono della presunzione di demanialità, ma solo quelle che, per l'immediata accessibilità, sono parte integrante della funzione viaria, così da costituire una pertinenza della strada stessa ed essere sottratte all'imposizione di diritti a favore di terzi ex art. 823, comma 1, c.c., con la conseguenza che la valutazione della pertinenzialità va pertanto compiuta dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso, sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, la demanialità dell'area di sedime della servitù di passaggio costituita rispetto all'autostrada, non potendo la demanialità affermarsi in ragione dalla mera ubicazione del percorso all'interno della fascia di rispetto autostradale).
Cass. civ. n. 19726/2025Sez. 2Rv. 675379-01
Riguarda ancheart. 822 Codice civileart. 823 Codice civileart. 824 Codice civile
Precedenti: 673558-01, 617475-01, 592989-01
SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITU' COATTIVE Costituzione per contratto di servitù coattiva di passaggio soggetta alla relativa disciplina - Requisiti - Sussistenza delle condizioni legali - Presunzione del carattere coattivo del vincolo in assenza di contraria volontà delle parti - Configurabilità - Fattispecie. · SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - INDENNITA' - CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE In genere.
La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontaria. (Nella specie, la S.C. nel confermare la sentenza gravata ha in particolare rimarcato che la gratuità della servitù costituisce un elemento 120 <!-- pag. 121 --> sintomatico del carattere coattivo, essendo inusuale il riconoscimento di un diritto reale, non dovuto ex lege, che reca utilità a un fondo senza alcun corrispettivo a favore del fondo che ne subisce il peso).
Cass. civ. n. 11078/2025Sez. 2Rv. 674927-01
Riguarda ancheart. 1032 Codice civileart. 1055 Codice civile
Precedenti: 636382-01
SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - IN GENERE Costituzione della servitù di passaggio - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cass. civ. n. 1900/2025Sez. URv. 673629-01
Riguarda ancheart. 1052 Codice civileart. 102 Codice di procedura civileart. 307 Codice di procedura civileart. 363 Codice di procedura civile
Precedenti: 668924-01, 668059-01, 667644-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).