Art. 1059 c.c.
Servitu' concessa da uno dei comproprietari
[1]La servitu' concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non e' costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.
[2]La concessione, pero', fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva