Art. 1059 c.c.Servitu' concessa da uno dei comproprietari

[1]La servitu' concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non e' costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.

[2]La concessione, pero', fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1059 · fonte su Normattiva