Art. 1073 c.c.
Estinzione per prescrizione
[1]La servitu' si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.
[2]Il termine decorre dal giorno in cui si e' cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitu' negativa o di servitu' per il cui esercizio non e' necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si e' verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
[3]Nelle servitu' che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitu' si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
[4]Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitu' non fu esercitata dai precedenti titolari.
[5]Se il fondo dominante appartiene a piu' persone in comune, l'uso della servitu' fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
[6]La sospensione o l'interruzione del non uso a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva